L’ANAS non controlla la velocità dei veicoli


Era un po’ questo quello che erano chiamati a fare alcuni ISP europei, che erano costretti a filtrare accessi a determinati siti con richieste spesso assurde [PDF, grazie a Stefano Quintarelli] da parte dell’autorità giudiziaria.

Ogni tecnico o smanettone sa benissimo che qualsiasi azione diversa dalla disconnessione di un host dalla rete non è sufficiente ad isolare l’host perché ci sono dei metodi per aggirare qualsiasi altro blocco.

Eppure quello che veniva chiesto agli ISP era di utilizzare notevoli risorse per filtrare indirizzi, monitorare pacchetti IP e compiere altre attività analoghe. Chi crede che notevoli risorse sia un’esagerazione può esercitarsi nell’esercizio teorico di calcolo della capacità di elaborazione necessaria per l’ispezione in tempo reale dei pacchetti IP di tutti i clienti di un ISP  grosso a piacere.

La terza sezione della Corte di Giustizia Europea questa mattina ha finalmente messo un punto fermo in questo campo a favore degli ISP e degli utenti. Le basi su cui si è mossa la corte per arrivare alla sentenza sono anche quelle del diritto alla segretezza e della libertà di espressione.

La Corte ha sancito che gli ISP non possono essere costretti a mettere in atto filtraggi per tutelare veri o presunti diritti di copyright e antepone i diritti individuali delle persone ai copyright delle aziende.

Vale la pena di citare il dispositivo della sentenza (il grassetto è presente anche nell’originale).

Le direttive:

  • del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);
  • del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione;
  • del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
  • del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e
  • del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche),

lette in combinato disposto e interpretate tenendo presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio:

  • di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante programmi «peer-to-peer»;
  • che si applica indistintamente a tutta la sua clientela;
  • a titolo preventivo;
  • a sue spese esclusive, e
  • senza limiti nel tempo,

idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musicale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto d’autore.

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