Il Decreto Sviluppo 2012 all’articolo 22 comma 10 contiene una modifica al comma 1 dell’articolo 68 del codice dell’amministrazione digitale che ridefinisce l’ordine di priorità con cui la Pubblica Amministrazione (PA) deve scegliere il software.
Il nuovo ordine di priorità è il seguente:
- software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
- riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
- software libero o a codice sorgente aperto;
- software combinazione delle precedenti soluzioni.
La modifica di cui sopra include anche questa frase: solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l’impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all’interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è consentita l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso.


